Sicurezza sul Lavoro

l Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, in seguito modificato ed integrato è oggi il riferimento normativo in Italia per la medicina e sicurezza sul lavoro.
La norma riassume ed ordina tutte le norme antecedenti.
In una nazione dove continuano a morire di lavoro quattro persone al giorno, questo testo risponde alla necessità di avere una norma nazionale efficace e aggiornata, rifermento unico per il mondo del lavoro; in pratica unisce e concentra adempimenti, obblighi.
Il legislatore indica in maniera chiara ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale ed obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale, in ogni ambiente di lavoro.
Il campo di applicazione del decreto è molto vasto, poiché comprende qualsiasi impresa (anche autonoma o familiare), tutti i lavoratori (inclusi quelli aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio.
Si parte dall’obbligo, da parte del datore di lavoro, di valutare tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro, anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, relativi alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altri Paesi, inerenti alla specifica tipologia contrattuale, nonché i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. Va da se che qualsiasi cambiamento aziendale determina un aggiornamento della valutazione dei rischi.
Tutte le figure che operano sul luogo di lavoro devono presentare delle distinte professionalità che vanno aggiornate periodicamente con formazione specifica; RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio e medico competente hanno obblighi e mansioni precise, inclusa una fondamentale cooperazione.
Tutti i preposti devono essere testati con periodicità prestabilite, seguire corsi di formazione specifici e di aggiornamento.
Vera innovazione, entrata oin vigore nel 2013, è la formazione specifica ed addestramento, determinata dall’articolo 37, che prevede, non più una informazione generica, ma una formazione specifica adattata alla reale mansione tenendo conto di tutte le piu piccole problematiche legate alla stessa.
Ad questa serie di adempimenti cosidetti base, comuni a tutte le attività, il testo indica obblighi legati allo specifico settore di appartenenza.
Le sanzioni, già molto aggressive delle norme precedenti, sono estremamente severe; il datore di lavoro che non adegua la propria attività ai dettami del Testo Unico, oltre alla sicura denuncia penale (con conseguente possibile rischio di detenzione e sequestro dei beni), rischia sanzioni amministrative elevatissime.
Questo quadro è reso ancora più triste dalla presa di posizione dell’Inail, l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, che ha comunicato che in assenza di attuazione della norma sulla sicurezza, si rivale in solido sull’azienda e quindi sul datore di lavoro ed eventuali soci.

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